Art. 30.
(Processo di appello).

      1. In materia di disciplina del processo di appello, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 devono stabilire:

          a) la appellabilità di tutte le sentenze del giudice di pace e del tribunale, tranne quelle decise secondo equità per legge o per volontà delle parti;

          b) la non appellabilità immediata delle sentenze che decidono di questioni insorte senza definire il giudizio e l'appellabilità immediata delle sentenze che decidono parzialmente il merito, con conseguente esclusione della riserva di appello

 

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avverso le prime e previsione della riserva di appello avverso le seconde;

          c) il contenuto proprio dell'atto di appello, anche nella forma incidentale, quale specifica critica alla decisione impugnata, e la conseguente disciplina della nullità dello stesso;

          d) il contenuto proprio dell'atto difensivo avverso l'appello;

          e) la disciplina dell'improcedibilità;

          f) il regime delle novità, escludendo in linea di principio le nuove domande ed ammettendo le nuove allegazioni e le nuove prove;

          g) l'esclusione dell'annullamento con rinvio al giudice di primo grado, salva l'ipotesi della contumacia involontaria, prevedendo contemporaneamente la non applicazione del divieto di proposizione di domande nuove, ove tale proposizione sia stata impedita dalla nullità.